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Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell' Emilia Romagna
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AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n.
249). - Decreto convertito in l. 23 dicembre 1996, n. 649 (in Gazz. Uff.,
23 dicembre 1996, n. 300). -- Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e
sociale.
Preambolo (Omissis).
Articolo 1 Interventi nel campo della ricerca. 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre
1996.
2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo,
della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995
dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
Articolo 1/bis Interventi nel settore della pubblica istruzione. 1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso
scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori
finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992,
nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il
termine del 31 dicembre 1999 (1).
2. (Omissis) (2).
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da
emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.
277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si
applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici
scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze
scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 31, l. 7
agosto 1997, n. 266. La stessa modifica è stata reiterata dall'art.
1, l. 2 ottobre 1997, n. 340.
(2) Modifica il comma 4 dell'art. 1, d.lg. 15 agosto
1991, n. 277.
(3) Gli interventi previsti dal presente articolo
devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un
programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti
o enti competenti (art. 15, l. 3 agosto 1999, n. 265).
(4) In base alle disposizioni di cui all'art. 75, d.lg.
30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto
alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
Articolo 2 Interventi nel settore agricolo. 1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto
1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è
elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per
la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina,
è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate
provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante
versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1º giugno 1996.
4. Per l'espletamento dei controlli previsti
dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del
Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva,
è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4
giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7
febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre
1996. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni
per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995,
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 3 Interventi nei settori produttivi. 1. I termini di cinque anni e di due anni previsti,
rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno
1995.
2. All'articolo 4, comma 11-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di
conversione del presente decreto». Il termine per la reiscrizione
di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto D.L. resta
fissato al 30 giugno 1994.
3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-
quater, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato
fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti
attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonché fino all'attuazione da
parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il
termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del
Ministro dell'ambiente.
4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo
1, comma 3, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30
giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le
aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla
commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione
al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti
dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 396 del 1994, fermi restando gli altri
adempimenti disposti dalla commissione, nonché il termine del 31
dicembre 1996 (1) per la conclusione delle procedure di concessione dei
contributi medesimi.
5. Il termine per la presentazione della documentazione
integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi
già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, già prorogato al 30 giugno 1996
dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è
differito al 31 dicembre 1996.
(1) Termine prorogato al 180 giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale (11 agosto 1998) della l. 30 luglio
1998, n. 274.
Articolo 4 Interventi in materia sanitaria. 1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il
termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, è differito al 31 dicembre 1997.
4. (Omissis) (3).
5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio
1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001,
tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato
decreto del Ministro della sanità n. 217, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436
(4).
6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile
1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 1997.
6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e
sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali
è stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione
rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994,
possono esercitare l'attività fino al 31 dicembre 1998 (5).
7. (Omissis) (6).
8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è
prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai
mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 10, d.lg. 30 giugno
1993, n. 266.
(2) Modifica il comma 3 dell'art. 9 ed il comma 2
dell'art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 270.
(3) Sostituisce la lett. b) dell'art. 4, comma 1, d.m.
9 maggio 1991, n. 184.
(4) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
13, l. 27 marzo 2001, n. 122.
(5) Termine così prorogato dall'art. 56, l. 27
dicembre 1997, n. 449.
(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, d.lg. 18
aprile 1994, n. 286.
Articolo 5 Proroga di termini a favore dei profughi
giuliano-dalmati. 1. Il termine per la cessione degli immobili ai
profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni
di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta
che il prezzo di cessione è pari al 50 per cento del costo di
costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della
costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se
anteriore.
Articolo 6 Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli
sfollati della ex Jugoslavia. 1. (Omissis) (1).
2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca
del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine
di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al
lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini
extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi
entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a
cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato (2).
(1) Sostituisce l'art. 4, d.l. 24 luglio 1992, n. 350,
conv. in l. 24 settembre 1992, n. 390.
(2) Comma così modificato dal comma 196
dell'art. 2, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 7 Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di
integrazione salariale. 1. (Omissis) (1).
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di
cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente
alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla
data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite
di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che
percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima,
l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
(1) Modifica il comma 4-bis dell'art. 3, l. 23 luglio
1991, n. 223.
Articolo 8 Editoria speciale periodica per i non vedenti. 1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su
nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di
lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995
ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 9 Commissione nazionale per la parità e pari
opportunità tra uomo e donna. 1. Le somme destinate alla realizzazione delle
finalità della Commissione per la parità e per le pari
opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990,
n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti
della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della
stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta
in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di
rappresentanza.
2. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 3, l. 22 giugno 1990,
n. 164.
Articolo 10 Proroga di termini di entrata in vigore. 1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l'art. 73, l. 31 maggio 1995, n.
218.
(2) Sostituisce l'art. 74, l. 31 maggio 1995, n.
218.
Articolo 11 Regime comunitario di produzione lattiera. [1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di
regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della
procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9,
della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti
ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
2. I versamenti e le restituzioni delle somme
trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti
dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono
effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione
nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori
restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale (1).
3. Gli acquirenti che hanno già disposto la
restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti
dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove
ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992] (2).
(1) L'AIMA è stata soppressa dall'art. 1, d.lg.
27 maggio 1999, n. 165, istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico.
(2) Articolo abrogato dal comma 47 dell'art. 10,
D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di
conversione e con la decorrenza ivi indicata.
Articolo 11/bis Differimento termini in materia di stagione venatoria. 1. (Omissis) (1).
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore
a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21,
comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 15, la lett. b) del
comma 1 dell'art. 21 ed il comma 6 dell'art. 36, l. 11 febbraio 1992, n.
157.
Articolo 11/ter Utilizzazione di somme non impegnate. 1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in
bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla
chiusura dell'esercizio di iscrizione possono essere utilizzate negli
esercizi successivi.
2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non
utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel
conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a
quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed
a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Articolo 12 Abrogazione. 1. (Omissis) (1).
(1) Abroga il d.l. 8 agosto 1996, n. 440 (mai conv. in
legge).
Articolo 13 Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge. DL 23/10/1996 n.542 - Vigente alla G.U. 21/10/2003 n. 245
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non |
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